Approvato
dal Consiglio Nazionale nella seduta del 24 Marzo 2000
Art. 1 - Definizione
Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato
"CONI", regolato dal D. lgs. 23 Luglio 1999,
n. 242, e dalla Carta Olimpica, è autorità
di disciplina, regolazione e gestione delle attività
sportive, intese come elemento essenziale della formazione
fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione
e della cultura nazionale.
Art. 2 - Funzioni di disciplina e regolazione
1) Il CONI presiede all'organizzazione delle attività
sportive sul territorio nazionale.
2) Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina
delle attività sportive e per la tutela della salute
degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e
corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e
dei campionati.
3) CONI detta i principi per promuovere la massima diffusione
della pratica sportiva in ogni fascia di età e
di popolazione, con particolare riferimento allo sport
giovanile ferme le competenze delle Regioni in materia.
4) il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta
i principi per la lotta dello sport contro l'esclusione,
le disuguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma
di violenza.
5) Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta
i principi per conciliare la dimensione economica dello
sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale,
educativa e culturale.
6) Il CONI nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta
i principi per assicurare che ogni giovane atleta formato
da Federazioni, Società o Associazioni sportive
ai fini di alta competizione riceva una formazione educativa
o professionale completamente alla sua formazione sportiva.
7) Il CONI detta i principi per prevenire e reprimere
l'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali
prestazioni fisiche degli atleti nelle attività
agonistico-sportive.
8) Il CONI garantisce giusti procedimenti per la soluzione
delle controversie nell'ordinamento sportivo.
Art. 3 - Funzioni di gestione
1) Il CONI promuove la massima diffusione della pratica
sportiva, anche al fine di garantire l'integrazione sociale
e culturale degli individui e delle comunità residenti
sul territorio, tenendo conto delle competenze delle Regioni
e degli Enti Locali.
2) promuove e tutela lo sport giovanile fin dall'età
pre-scolare.
3) il CONI previene e reprime l'uso di sostanze o metodi
che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti
nelle attività agonistico-sportive.
4) Il CONI cura la preparazione degli atleti, lo svolgimento
delle manifestazioni e l'approntamento dei mezzi necessari
alla partecipazione della delegazione italiana ai giochi
olimpici e ad altre manifestazioni sportive.
5) gestisce attività connesse e strumentali all'organizzazione
e al finanziamento dello sport.
Art. 16 - Comitati provinciali
1) In ogni Provincia è istituito un Comitato provinciale,
i cui organi sono: a) il Presidente; b) la Giunta provinciale;
c) il Consiglio provinciale
2) Il Consiglio provinciale è composto: a) dal
Presidente che lo presiede; b) dai Presidenti provinciali
delle Federazioni Sportive Nazionali esistenti sul territorio;
c) da due rappresentanti nominati dal Consiglio Nazionale
Sport per Tutti; d) da rappresentanti degli atleti e dei
tecnici sportivi. Alle riunioni può assistere un
delegato del CONI per gli impianti sportivi. Il Presidente
è eletto a maggioranza assoluta dai membri del
Consiglio provinciale.
3) il Comitato provinciale rappresenta il CONI presso
le istituzioni provinciali e comunali, coordina l'attività
dei fiduciari locali, promuove ed attua le iniziative
per il perseguimento dei fini istituzionali nell'ambito
degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.
4) Il Comitato predispone programmi annuali di attività
corredati da analitiche previsioni di spesa, li trasmette
al Comitato regionale per il successivo inoltro alla Giunta
nazionale e, dopo l'approvazione, ne cura la realizzazione.
Art.
17 - Fiduciari locali
1) Il Comitato provinciale, su proposta del Presidente,
può nominare fiduciari locali con il compito di
assicurare i rapporti a livello locale con le società
sportive e di collaborare con le amministrazioni locali
per il perseguimento dei fini istituzionali del CONI.